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Macchine agricole, differita al 22 marzo 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione al loro uso

Prorogata al 22 marzo 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione all’uso di macchine agricole. È la novità contenuta nella circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 emanata dalla Direzione generale delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per dare alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012.

Abilitazione, formazione, durata e requisiti minimi. L’accordo, stipulato in attuazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguarda l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, e disciplina le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione, i soggetti preposti alla formazione, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, secondo quanto dispone l'articolo 73, comma 5 del Testo Unico sulla Sicurezza.

Precisazioni su attrezzature e corsi di formazione. In particolare la circolare fornisce chiarimenti applicativi del differimento al 22 marzo 2015 dell’ “obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole”, in attuazione dell’art. 45 bis comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha recepito il cd. ‘decreto del fare’. Nel testo vengono ribadite quali siano le attrezzature di lavoro utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, a cui si riferisce il rinvio; inoltre viene chiarito in quali casi sia previsto il riconoscimento dei corsi effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e i requisiti che si rendano necessari per vedersi riconosciuta l’esperienza documentata in base all’Accordo (punto 9.4). Infine, viene specificato il termine di validità della norma transitoria che si richiama al punto 12 dell’Accordo stesso: e cioè che i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 siano incaricati dell’uso delle sole ‘macchine agricole’ dovranno svolgere gli appositi corsi di formazione teorico-pratica entro i successivi 2 anni.

Fonte: INAIL

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