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Abilitazione e formazione all’uso di attrezzature, accordo Stato Regioni

L’accordo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale succede e si affianca alle precedenti intese in materia di formazione dei lavoratori e formazione dei datori di lavoro – RSPP approvati dalla stessa Conferenza Stato Regioni e pubblicati i G.U. l’11 gennaio 2012.

Il testo richiama le indicazioni dell’articolo 73 del Testo unico sulla sicurezza che cita: “Art. 73. (Informazione, formazione e addestramento).  1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione”.

Di seguito in sintesi i termini del patto. Seguiranno approfondimenti dettagliati nei giorni seguenti la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.

L’accordo regola la formazione per l’abilitazione degli operatori all’uso di specifiche attrezzature da lavoro, compresi gli operatori di aziende familiari annoverate nell’articolo 21 del Testo unico. Si tratta ricordiamo di formazione specifica che non esime gli stessi operatori dal seguire iter e programmi formativi obbligatori.

Le attrezzature per l’uso delle quali è prevista formazione specifica sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo.

Vengono definiti i requisiti minimi dei corsi, che devono disporre di un responsabile, di un registro di presenza, di un numero massimo di allievi per ogni corso non superiore alle 24 unità, di un rapporto istruttore allievi nella pratica in aree idonee non superiore di 1 a 6.

Tre generalmente le tipologie di modulo formativo: teorico, tecnico, pratico. Con questi ultimi due dalla lunghezza e dalla consistenza molto variabile in base all’attrezzatura oggetto della formazione. Per il modulo giuridico e per il tecnico è consentito l’uso di modalità formative in e-elarning. Il modulo giuridico qualora si desideri ottenere attestato per diverse attrezzature è sempre valido.

Al termine di ogni modulo e alla conclusione dell’intero iter sono previste prove di valutazione. Al termine delle prove di valutazione sono rilasciati attestati di abilitazione. L’abilitazione durerà 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

Il percorso formativo verrà registrato nel libretto formativo del cittadino (art.2 comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 (PDF)). Al contempo il soggetto formatore dovrà conservare per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” con i dati dei corsi, degli allievi e degli attestati.

Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa saranno riconosciutiattestati di: corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo con verifica finale; corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.

lavoratori agricoli con almeno 2 anni di esperienza possono ricevere abilitazione dopo corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo.
Fatte salve le buone prassi aventi come oggetto progetti formativi e previste dall’articolo 2, v, del Testo unico sulla sicurezza: “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6,
previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione”.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accorso sono già incaricati all’uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi.

L’accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione in G.U.

formatori. Possono sostenere i corsi Regioni e Province autonome, ministero del Lavoro, INAIL, sindacati, ordini collegi e associazioni professionali riconosciute, aziende di attrezzature purchè accreditate in Regione e Provincia autonoma, soggetti formatori con esperienza almeno triennale nel settore accreditati in Regione o Provincia autonoma, soggetti formatori con almeno sei anni di esperienza nella formazione sulla salute e sicurezza lavoro accreditati in Provincia e Regione, enti bilateriali, scuole edili di enti paritetici

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