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Sicurezza impianti a fune

Decreto ministeriale 17 settembre 2014 n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico.

Il decreto fissa i requisiti e le modalità per l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri che si suddividono nelle seguenti categorie:

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
Bl) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Personale addetto all'esercizio di impianti a fune

Il personale deve garantire lo svolgimento  sicuro dell'esercizio. Detto personale normalmente  è costituito da:

1.  il capo servizio
2.  il macchinista
3.  l'agente  della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura
4.  un congruo  numero  di  ulteriori  agenti  in  relazione  alle  caratteristiche  ed  all'intensità di  traffico dell'impianto.


Nel Regolamento  di Esercizio  di ciascun  impianto è definita  la consistenza  del personale  che deve essere sempre presente .
Per  gli  impianti  di  categoria  D  la mansione  del  macchinista  normalmente  non  è  prevista qualora  fosse necessaria tale figura, deve essere  prevista dal Regolamento di Esercizio e la mansione di agente può essere svolta con controllo da remoto se è attiva la telesorveglianza.

Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento  automatico (di cui al capitolo  12 del  Decreto R.D. 337  del  16/1112012 " Decreto  Infrastrutture  ")  non è  richiesta  la presenza  del  relativo personale  presso l'impianto. Il Regolamento  di Esercizio deve contenere le relative condizioni.

Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni  vigenti, nonché adottando  le necessarie misure e le cautele atte ad evitare  sinistri. 

Quando  tuttavia  si  verifica  un  incidente,  il personale  è tenuto  a  prestare  tutti  i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze  dei danni occorsi e  per impedirne  altri.

Il personale  si adopera  con  perizia e diligenza  anche  in circostanze  eccezionali  non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza.

Sicurezza impianti a funeDecreto ministeriale 17 settembre 2014 n. 288

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