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l’inadeguato isolamento acustico si configura come un grave difetto costruttivo e pertanto è causa di risarcimento danni

La giurisprudenza ha già condannato più volte il costruttore al risarcimento dei danni per le conseguenze derivanti dall’inadeguato isolamento acustico.

Ultima è la sentenza del Tribunale di Milano del 13 novembre 2015, n. 12818, con cui i giudici hanno ribadito che i difetti dovuti ad un inadeguato isolamento acustico sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi di cui all’art. 1669 del Codice civile, se compromettono il godimento e l’utilizzazione delle singole unità abitative.

 

Nel caso esaminato alcuni condòmini hanno citato in giudizio la società costruttrice, il progettista, il direttore lavori ed i tecnici incaricati di predisporre la relazione sui requisiti acustici dell’immobile, per i gravi difetti che l’inadeguato isolamento acustico ha procurato all’immobile di loro proprietà.

 

Viene formulata la richiesta di risarcimento danni per la propria salute e per la diminuzione di valore che l’immobile ha subito a causa dell’elevato livello di rumorosità riscontrato ed in conseguenza del mancato rispetto dei parametri fissati dal DPCM del 5 dicembre 1997.

 

Con apposita relazione tecnica, infatti, viene evidenziato il superamento dei limiti del livello di rumore da calpestio, lo scarso isolamento di facciata ed il rumore dovuto a impianti a funzionamento discontinuo.

 

Con riferimento alla consolidata giurisprudenza e all’art. 1669 del Codice civile, i giudici del tribunale di Milano hanno stabilito che i condòmini hanno diritto al risarcimento dei danni in virtù della clausola di responsabilità sia nei confronti dell’appaltatore che dei corresponsabili (ai sensi dell’art. 2055 Codice civile: se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno). Per quanto concerne il progettista, questi avrebbe dovuto progettare opportunamente l’isolamento, fornendo le indicazioni tecniche, sia grafiche che descrittive, necessarie a definire le parti dell’edificio tenute al rispetto dei requisiti acustici passivi. Inoltre, il direttore dei lavori avrebbe dovuto presenziare in cantiere, anche al fine di fronteggiare l’assenza dei riferiti dettagli grafici.

 

Pertanto, risulta fondamentale anche in fase di progettazione uno studio puntuale e complessivo dell’isolamento, nel rispetto dei requisiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997.

Lo staff di GAIA, grazie alla disponibilità di adeguata strumentazione e delle conoscenze tecniche necessarie, è in grado di affiancare il cliente:

  • nella fase di progettazione acustica preliminare;
  • nella formazione delle maestranze sull'adeguata posa in opera delle soluzioni insonorizzanti;
  • nella realizzazione del progetto acustico;
  • nel collaudo acustico finale dell'edificio.

 

IL 23 DICEMBRE DIREMO ADDIO AL REGISTRO INFORTUNI

Il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, ha abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Tale disposizione arriverà in ritardo rispetto alle altre novità del citato decreto ma, finalmente, dal 23 dicembre 2015, non sarà più obbligatoria la tenuta del registro infortuni che, in molte regioni già aveva subito una semplificazione con la non obbligatorietà della vidimazione.

Ciò che invece potrà essere sanzionata è ancora la mancata comunicazione telematica degli infortuni superiori ai tre giorni. Resta, invece, legata all’attuazione del Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (e quindi non attiva dal 23 dicembre 2015) la sanzione per la mancata comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno. Sono state altresì semplificate, con entrata in vigore dal 22 marzo 2016, talune modalità di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura.

 

CAMBIANO LE REGOLE SUL PATENTINO PER L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

 Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014 vengono modificate le procedure per ottenere l’autorizzazione all'acquisto, alla manipolazione e allo smaltimento dei relativi rifiuti derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari. 

Dal 26 novembre 2014 è entrato in vigore il nuovo sistema di formazione propedeutico al rilascio ed al rinnovo dei patentini. Sono previste alcune modifiche ai corsi di formazione precedenti che riguardano sostanzialmente la durata ed i contenuti. 

Il  dal D.M. 22/01/14, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2012, definisce, inoltre il PAN (éiano d'Azione Nazionale, che è un documento tecnico che, recependo la "Direttiva 2009/128/CE" istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" per la gestione dei patentini:

   - A decorrere dal 26 novembre 2015 (ad un anno dall'entrata in vigore delle nuove procedure) il certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, costituirà requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali;

- Tutti coloro che acquistano, manipolano (conservazione, preparazione della miscela, distribuzione, manutenzioni delle irroratrici ecc.) e smaltiscono i relativi rifiuti devono avere il patentino;

- Entro il 26-11-2016 sarà obbligatorio il controllo funzionale periodico e la regolazione delle attrezzature utilizzate, sia in ambito agricolo che extra agricolo, per il trattamento, presso i Centri Autorizzati dalle singole Regioni e provincie autonome;

Nella tabella 1 del DM 22/01/2014 sono riportate in sintesi le azioni previste dal PAN e i target interessati.

Le Regioni e le Provincie Autonome dovranno definire gli standard formativi  e le relative procedure per il rilascio dei certificati abilitativi.

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